SUCCESSIONE
Con la successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di carattere patrimoniale, cioè tutti quei rapporti che possono essere oggetto di valutazione economica.
Il complesso delle norme che disciplinano la materia successoria è volto a definire chi siano le persone che subentrano in questi rapporti e garantire che comunque, sempre, possa essere individuato un erede.
Non si trasferiscono invece agli eredi i rapporti giuridici di carattere personale, i quali si estinguono con la morte del titolare.
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Successione legittima
Nella successione legittima la designazione degli eredi avviene in forza di legge.
In particolare l’eredità si trasferisce al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (es. figli e figli dei figli), agli ascendenti legittimi (es. genitori), ai collaterali (es. fratelli), agli altri parenti; in presenza di più soggetti, è erede il parente più prossimo, con esclusione dei parenti più remoti.
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Successione testamentaria
Se si vuole che il patrimonio abbia una ripartizione diversa da quella prevista dalla legge, la quale non può tenere conto di particolari condizioni di famiglia, nĂ© di rapporti intercorsi in vita con i parenti stessi, oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un ente di pubblica utilità, in questi casi è necessario provvedere con un testamento.
La legge italiana limita la libertà di disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti alcuni familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimari” che hanno sempre diritto ad una quota di eredità.
I legittimari sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
Quindi soltanto chi non ha legittimari ha una piena libertà di disporre dei propri beni con il testamento.
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Gradi di parentela
Nel caso di successione legittima, acquisiscono i beni i parenti più vicini, escludendo dalla successione i parenti più lontani. Si segue cioè un principio di gradualità.
La parentela può essere di due tipi:
in linea retta (padre – figlio; nonno – nipote): in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra;
in linea collaterale (fratelli; zio – nipote): in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra.
L’ordinamento giuridico individua quali successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado.
Escludendo il coniuge, i parenti possono essere suddivisi in 3 ordini successori:
discendenti
ascendenti, fratelli e sorelle
altri parenti collaterali entro il sesto grado
Nell’ambito di ciascun ordine, il grado più vicino esclude quello più lontano.
Quindi, per esempio, se chi muore lascia dei figli, sono esclusi dalla successione i nipoti, figli dei figli, che sono parenti di secondo grado.
Qualora vi sia la presenza di più parenti dello stesso ordine e dello stesso grado, questi concorrono tutti in parti uguali.
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Quote di successione: disponibili e non
La legge italiana protegge i congiunti più stretti (per esempio il coniuge), limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria infatti una parte del patrimonio deve essere “riservata” a determinate persone (dette “riservatari” o “legittimari”), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore.
La quota disponibile può quindi essere definita quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo.
Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.
Tali quote variano in funzione del tipo di legittimari e del loro numero. Per esempio:
Se il testatore lascia quale legittimario unicamente un figlio, questi avrà diritto a metà del patrimonio del padre;
se il testatore lascia il coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto ad ÂĽ del patrimonio e i figli ad ÂĽ ciascuno; in questo caso la quota disponibile, cioè la parte della quale il testatore può liberamente disporre, sarà il residuo ÂĽ.
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Le persone che hanno diritto alla riserva sono:
il coniuge
i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti)
i genitori (solo in assenza di figli)
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (le cosiddette “quote di riserva” o “di legittima”), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore.
Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:
FIGLI
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:
divisione patrimonio un figlio
due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):
divisione patrimonio più figli
ASCENDENTI
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):
ascendenti legittimi
CONIUGE
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:
diritto di abitazione
Quote di riserva nei casi di concorso:
CONIUGE E FIGLI
Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:
coniuge con un figlio
Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:
coniuge con più figli
CONIUGE CON ASCENDENTI
Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:
coniuge con ascendenti
Disposizioni testamentarie eccedenti la disponibilità
Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente; l’art. 554 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Somme escluse dalle quote disponibili
Non fanno parte del patrimonio ereditario e quindi non cadono in successione il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le assicurazioni sulla vita.
Le indennità di preavviso e di fine rapporto, dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente devono essere corrisposte, ai sensi dell’art. 2122 c.c, al coniuge, ai figli e, qualora vivessero a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
Il rapporto di matrimonio, di parentela o di affinità con il defunto fa sorgere, in capo ai soggetti sopra indicati, il credito nei confronti del datore di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di preavviso non cadono in successione perchĂ© maturano per fatto della morte e quindi successivamente a questa. Pertanto le indennità non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette ad imposte di successione.
La Corte Costituzionale (sentenza 19 gennaio 1972 n.8) prevede la possibilità, in caso di assenza del coniuge, di figli, di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado viventi a carico del lavoratore, di disporre per testamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto a favore di persone o enti, associazioni o fondazioni che egli intende beneficiare.
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L’importo della assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario.
Infatti, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario, non sono soggette a imposta di successione, non si computano né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima.
Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l’ammontare dei premi pagati dal testatore.
La designazione del beneficiario può essere fatta dal contraente all’atto della stipula della polizza o, con successiva dichiarazione scritta comunicata dallo stesso, all’assicuratore o per testamento.
Il contraente in qualsiasi momento può modificare il beneficiario con successiva annotazione nella polizza approvata dall’assicuratore o con un testamento sostituendo così altre persone o enti alle persone già designate come beneficiarie.
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Il patto di famiglia
Fino al 2006 i Patti di Famiglia, non disciplinati dalla legge, restavano un’opportunità lasciata all’autodisciplina dei singoli, ed erano limitati dal divieto dei patti successori, cioè dal divieto di stipulare contratti su una successione ancora da aprirsi (art. 458 c.c.).
Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, entrata in vigore il 16 marzo 2006, è stata introdotta nel nostro ordinamento una deroga a questo divieto per quanto riguarda la successione d’azienda, con l’introduzione degli articoli 768 bis – octies c.c.
Il codice civile definisce il Patto di Famiglia “il contratto con cui , compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
Il patto di famiglia va stipulato per atto pubblico a pena di nullità, e vi devono partecipare il coniuge e i discendenti. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; i contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga anche in natura.
La partecipazione al patto di famiglia di tutti i legittimari diviene “necessaria” in quanto il patto incide sui diritti di legittima precludendo la possibilità di esperire, all’apertura della successione dell’imprenditore, l’azione di riduzione (azione che consente ai legittimari, lesi per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie, di reintegrare la propria quota) o di collazione (conferimento, da parte dei beneficiari di donazioni, dell’oggetto di tali donazioni, avvenute quando l’imprenditore era ancora in vita, per mantenere la proporzione tra i co-eredi).
Il Patto o contratto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l’hanno concluso.
I partecipanti al patto possono impugnare il patto stesso nel termine prescrizionale di 1 anno .
All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere (ex art. 768 sexies c.c.) ai beneficiari del contratto il pagamento della somma loro spettante, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di impugnazione del patto.
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